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SANZIONE AMMINISTRATIVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel momento in cui viene commessa un’infrazione stradale, si cade in un illecito amministrativo che comporterà l’irrogazione una sanzione amministrativa (comunemente multa).

Per la condotta illecita tenuta dal conducente del veicolo, pertanto, verrà elevata una sanzione amministrativa il cui valore, già preordinato dalla legge, potrà variare tra un minimo ed un massimo edittale, oltre sanzione accessoria se stabilita (perdita punti patente di guida, sospensione o ritiro della patente di guida, ...) 

Per effettuare il pagamento il trasgressore ha un periodo di 60 giorni dal momento della notificazione del verbale di accertamento dell’illecito amministrativo. Per alcune specifiche violazioni del Codice della Strada notificate successivamente alla data del 16 agosto 2013, inoltre, l’ordinamento concede al trasgressore una sconto del 30% dell’importo della sanzione amministrativa notificata, a condizione che l’importo venga corrisposto entro e non oltre il quinto giorno dalla notifica della contestazione addebitata.

L’ordinamento giuridico, altresì, in caso di ingiusto addebito dell’illecito amministrativo, mette a disposizione del trasgressore strumenti giudiziari idonei alla contestazione della violazione notificata.

In particolare, il trasgressore avrà due modi, alternativi tra loro, per contestare un verbale di accertamento di un illecito amministrativo:

  • ricorso al Prefetto competente nel termine di giorni 60 dalla notifica della sanzione;

  • ricorso presso l’Ufficio del Giudice di Pace competente nel termine di giorni 30 dalla notifica della sanzione;

 

La competenza dell’Autorità Giudicante si definisce con il luogo in cui è stata commessa l’infrazione.

I due strumenti giudiziari, i quali risultano alternativi (non si può ricorrere per la stesso verbale sia al Prefetto che al Giudice di Pace), si differenziano per tempi e modi di proposizione del ricorso.

L’inosservanza delle forme di redazione del verbale di accertamento la violazione amministrativa e dei termini di notifica dell’illecito amministrativo o della stessa ordinanza prefettizia sono solo alcuni dei vizi insanabili che comportano il mancato diritto in capo alla Pubblica Amministrazione di richiedere la somma corrisposta a titolo di sanzione amministrativa.

 

L’Associazione Emergenza Diritti, grazie alla collaborazione di professionisti convenzionati, assisterà i propri soci nello studio della sanzione, valutando la strada più idonea da intraprendere per eliminare il debito nei confronti della Pubblica Amministrazione e aiutandoli nella reazione di un ricorso motivato.

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