PENSIONE REVERSIBILITA'

La pensione di reversibilità si sostanzia in un contributo che l'Ente Previdenziale eroga in favore dei familiari superstiti del pensionato deceduto. L'importo viene quantificato in una percentuale della pensione goduta dal defunto prima della sua morte. La pensione di reversibilità, secondo quanto stabilito dalla legge, verrà erogata in favore dei seguenti soggetti:
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coniuge (marito o moglie) superstite anche se al momento della morte è separato;
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figli che al momento della morte del genitore erano minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori;
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nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico.
In caso di coniuge superstite separato o divorziato occorre però effettuare alcune precisazioni.
Quanto al coniuge separato, se all’atto della separazione il giudice aveva addebitato la separazione al coniuge poi sopravvissuto (la c.d. separazione per colpa) il diritto alla pensione di reversibilità nasce soltanto se il Giudice aveva riconosciuto in suo favore gli alimenti, ovvero, il diritto di ricevere una somma (di importo ridotto rispetto al c.d. assegno di mantenimento) dovuta in ragione delle condizioni economiche del tutto precarie tali da non consentirgli di avere mezzi di sostentamento.
Per quanto riguarda invece il coniuge superstite divorziato, il diritto alla reversibilità nasce soltanto se in sede di divorzio il Giudice aveva riconosciuto in suo favore un assegno divorzile, ovvero, il diritto di ricevere una somma di denaro periodica (normalmente mensile) con una funzione analoga a quella dell’assegno di mantenimento che viene stabilito in sede di separazione.
Se mancano il coniuge, i figli o i nipoti la pensione può essere assegnata anche ai genitori che hanno un’età inferiore a 65 anni e che non siano già, a loro volta, titolari di una pensione, sempre che alla data della morte del parente risultino a carico di quest’ultimo.
Se manca anche il genitore la pensione può essere assegnata ai fratelli (non sposati) inabili che non siano a loro volta titolari di una pensione sempre che alla data della morte del parente risultino a carico di quest’ultimo.
La somma di denaro che viene erogata ai superstiti non corrisponde per intero all’importo della pensione di cui era titolare il defunto. In particolare le percentuali spettanti ai superstiti vengono così suddivise:
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il 60% della pensione spettante al defunto viene erogata in favore del solo coniuge superstite;
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il 70% della pensione spettante al defunto viene erogata in favore di un solo figlio superstite;
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l’80% della pensione spettante al defunto viene erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
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il 100% della pensione spettante al defunto viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli.
Viene, infine, applicata una maggiorazione del 15% per ogni altro familiare (che abbia diritto alla reversibilità) diverso dal coniuge, dai figli o dai nipoti.
La somma di denaro che viene erogata ai superstiti viene ridotta se il titolare possiede altri redditi.
Al fine di ottenere tale sostentamento, i superstiti legittimati ad ottenere la reversibilità, ovvero la pensioni indiretta, dovranno presentare domanda telematica da inserire presso il sito INPS.
L'Associazione Emergenza Diritti, grazie alla collaborazioni di professionisti convenzionati, si occuperà della compilazione ed inoltro della domanda, fornendo le indicazioni necessarie e supporto fino all'ottenimento della pensione di reversibilità.




