top of page

CONTESTAZIONE SERVIZI NON RICHIESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultano sempre più frequenti i casi in cui, nella “bolletta” relativa a telefonia/luce/gas/acqua/pay TV, vengono addebitati costi  di servizi aggiuntivi mai richiesti dal Consumatore.

Tale condotta da parte delle società eroganti si sostanzia in una pratica commerciale scorretta nella quale, il consumatore, parte debole del contratto, subisce conseguenze negative, in termini economici e non.

Il legislatore, pertanto, al fine di tutelare il Consumatore, ha posto delle condizioni ben precise per l’attivazione di suddetti servizi, prevedendo che il venditore non possa eseguire una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori, senza il consenso del consumatore che deve essere espresso prima o al momento della conclusione del contratto. Tale disposizione del c.d. Codice del Consumo, pertanto, vieta l’attivazione e relativa fatturazione di servizi senza preventiva accettazione del cliente finale, evitando che quest’ultimo si trovi esposto a servizi a pagamento indebitamente richiesti.

Se il Consumatore rimanesse leso dalla condotta scorretta del venditore, il medesimo potrebbe ottenere  tutela contestando i costi indebitamente richiesti in fattura e richiedendo l’annullamento del contratto di fornitura di un servizio attivato ma mai richiesto. Tale contestazione deve essere inoltrata con raccomandata A/R alla società erogatrice del servizio.

​

L’Associazione Emergenza Diritti guiderà i propri Soci nella procedura di annullamento di servizi aggiuntivi forniti e non richiesti, azionando quegli strumenti idonei ad ottenere il rimborso delle spese indebitamente corrisposte alla Società erogante.

bottom of page