DIVORZIO

Il divorzio è l'istituto giuridico che determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando tra i coniugi è venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita ed essa non può essere in nessun caso ricostituita.
Il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
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divorzio congiunto, quando c'è accordo su tutte le condizioni, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
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divorzio giudiziale, quando non c'è accordo sulle condizioni, in questo caso il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge.
Il divorzio si differenzia dalla separazione legale in quanto attraverso quest'ultima i coniugi non pongono fine definitivamente al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio.
Elementi necessari per richiedere il divorzio sono dunque:
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il venir meno della comunione morale e spirituale;
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la mancanza di coabitazione tra marito e moglie.
Le cause di divorzio, attengono principalmente ad ipotesi in cui uno dei coniugi abbia attentato alla vita o alla salute dell'altro coniuge o della prole, oppure abbia compiuto specifici reati contrari alla morale della famiglia. Ma la causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la a far tempo dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.
Il divorzio può quindi essere richiesto:
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in caso di separazione giudiziale: qualora vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice;
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in caso di separazione consensuale: a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice;
Se la richiesta di divorzio viene inoltrata da uno dei coniugi, senza il consenso dell’altro coniuge, si configura e viene azionato con ricorso presso il Tribunale del luogo in cui il coniuge non consenziente ha la propria residenza o domicilio.
Nel caso contrario, in presenza di richiesta congiunta di entrambi i coniugi a sciogliere il vincolo matrimoniale, si configura il divorzio a domanda congiunta. Anche in questo caso la richiesta dovrà essere convalidata innanzi al Tribunale competente, naturalmente essendoci già un accordo tra le parti la procedura sarà più snella e veloce.
Ottenuta la sentenza di divorzio, la quale verrà trascritta dall’Ufficiale di Stato Civile nel Registro dello Stato Civile del luogo dove fu trascritto il matrimonio, quest’ultima produrrà i propri effetti civili nella sfera giudica di entrambi gli ex coniugi. In particolare, con la sentenza di divorzio si dispiegheranno i seguenti effetti:
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scioglimento del vincolo matrimoniale, in caso di matrimonio religioso si verificherà la cessazione degli effetti civili (permane, invece, il vincolo indissolubile sul piano del sacramento religioso);
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perdita del cognome del marito che l’ex coniuge aveva aggiunto al proprio dopo il matrimonio (ma può mantenerlo se ne fa espressa richiesta e il Giudice riconosce la sussistenza di un interesse della donna o dei figli meritevole di tutela);
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corresponsione, se il Giudice lo dispone, di un assegno periodico, detto “assegno divorzile”, da parte di un coniuge nei confronti dell’altro coniuge meno abbiente fino al momento di nuove nozze. L’importo viene quantificato in base alle condizioni e ai redditi di entrambi i coniugi, anche in rapporto alla durata del matrimonio;
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decisione della destinazione della casa coniugale e degli altri beni di proprietà;
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affidamento dei figli minorenni ad uno dei coniugi, con obbligo per l’altro di versare un assegno di mantenimento della prole, o a entrambi congiuntamente (cd. affidamento condiviso), nel rispetto di quanto previsto anche dagli artt. da 337-bis a 337-octies cod. civ.;
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perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro ex coniuge;
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riconoscimento della pensione di reversibilità nei confronti del coniuge superstite se la sentenza di divorzio aveva riconosciuto a quest’ultimo il diritto all’assegno di mantenimento. Condizione necessaria, naturalmente, risulto le mancate nuove nozze da parte del coniuge superstite;
L’Associazione EMERGENZA DIRITTI assiste i soci nella procedura di divorzio sostenendoli sia sotto il punto di vista legale che psicologico.
Gli avvocati che collaborano con l’Associazione, dopo aver tentato una bonaria risoluzione della controversia, assisteranno quindi il socio in tutto il gravoso iter giudiziale.




