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LEGGE 104/92

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La legge 5 febbraio 1992 n. 104, nota come legge 104, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, la norma definisce soggetto disabile “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione".

Esempi pratici della tutela erogata dall’ordinamento giuridico sono: permessi retribuiti per svolgere le mansioni di assistenza della persona affetta da handicap; il coinvolgimento dei disabili nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap; interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico.

Dal punto di vista amministrativo, il soggetto che riporta una disabilità, al fine di ottenere le tutele e agevolazioni descritte, deve sottoporsi a visite e accertamenti medici presso la ASL competente territorialmente, utili a determinare il grado di handicap.

La procedura consta di due fasi: una fase preliminare in cui il medico curante compila il certificato introduttivo e lo trasmette all'INPS che provvede a produrre un codice personale da abbinare alla futura domanda da inoltrare all’Ente Previdenziale.

Una seconda fase, quella della presentazione, via telematica, della domanda all’INPS, in cui viene inoltrata richiesta e fissata la data per la visita medica presso la commissione ASL competente.

Successivamente, ci sarà una fase conclusiva con il responso della commissione medica che indicherà la presenza della disabilità con la relativa gravità.

Una volta accertata la disabilità ai sensi della Legge 104, quest’ultima si differenzia in tre gradi di gravità (verificabile sul verbale rilasciato dall’INPS) con relative agevolazioni:

  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992);

  • Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992);

  • Persona con handicap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992); 

Le agevolazioni di natura fiscale riconosciute, sulla base del grado di disabilità del soggetto affetto da handicap, sono espressamente prescritte dalla legge: detrazioni Irpef per i familiari a carico; deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica; IVA agevolata al 4% per l'acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione; detrazione IRPEF per la ristrutturazione edilizia; IVA agevolata e detrazione d'imposta anche per l'acquisto di un'auto, ecc...

Le concessioni di natura lavorativa, invece, variano a seconda del grado di handicap riscontrato, dell’età del soggetto affetto da minorazione, nonché, del contratto che disciplina il rapporto lavorativo sia del disabile che dei soggetti impegnati nella sua assistenza.

Nei casi di mancato riconoscimento di invalidità ai sensi della Legge 104, avverso il diniego della Commissione ASL al riconoscimento della disabilità, il soggetto legittimato può presentare ricorso. Il ricorso giudiziale, per chiunque voglia far valere il proprio diritto, deve essere  incardinato presso il Tribunale Civile - Sezione Lavoro - competente, nel termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione del verbale. 

 

L’associazione Emergenza Diritti, grazie alla collaborazione con studi legali e medici legali operanti nel settore, vi seguirà passo dopo passo, sia nella compilazione della domanda alla richiesta di invalidità ai sensi della Legge 104, sia nella delucidazioni delle agevolazioni spettanti, sia nel ricorso giudiziale avverso un provvedimento INPS negativo per l’invalido.

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