INVALIDITA' CIVILE

Il nostro ordinamento definisce invalidi civili tutti i cittadini affetti da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Si considerano invalide anche le persone con più di sessantacinque anni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nella categoria di invalidi civili non rientrano tutti quei cittadini invalidità per cause diverse a quelle sopra elencate, quindi, gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro, gli invalidi per servizio, i non vedenti ed i sordomuti. Per queste categorie di soggetti la legge offre una diversa disciplina e diverse indennità.
Al fine del riconoscimento della summenzionata invalidità, è necessario adempiere ad un iter procedurale ben definito.
Il primo passo si sostanzia nella redazione del certificato medico da parte del medico curante. Il certificato, redatto con dati personali dell’istante e diagnosi di patologie riscontrate e con idonea certificazione medica, verrà inoltrato telematicamente. L’invio del certificato telematico produrrà un numero di protocollo, con relativo PIN personale intestato al richiedente. Il certificato telematico stampato, indicante n. protocollo e PIN personale dovranno essere trasmesse alla sede INPS competente territorialmente. Il suddetto certificato ha durata 30 giorni. Trascorso il termine si dovrà procedere con un nuovo certificato.
Secondo step: al termine della compilazione della domanda, la procedura informatica propone la data della visite e indica eventuali altre date disponibili per l’accertamento presso la Commissione ASL. Il richiedente può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni.
Se il giudizio finale prevede l’erogazione di prestazioni economiche, il richiedente è tenuto a comunicare determinate informazioni (reddito personale, le coordinate bancarie ecc.).
Lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nel primo caso si dice che l’invalidità civile è soggetta a revisione: ciò significa che l’interessato dovrà sottoporsi a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel secondo caso il richiedente può presentare domanda per ottenere il cosiddetto “aggravamento” seguendo lo stesso iter fin qui descritto.
In ultima istanza, avverso il verbale della Commissione ASL che riconosca o meno l’invalidità civile e la relativa indennità di accompagnamento, il legittimato può presentare ricorso il quale deve essere incardinato presso il Tribunale Civile competente - Sezione Lavoro - nel termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione del verbale.
L’associazione Emergenza Diritti, grazie alla collaborazione di professionisti convenzionati, vi seguirà passo dopo passo, dalla compilazione della domanda al riconoscimento dell’invalidità civile, sia nell’ipotesi di ricorso giudiziale avverso l’eventuale provvedimento negativo.




