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FAMIGLIA DI FATTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per “famiglia di fatto” si intende quella convivenza tra un uomo ed una donna intrattenuta in modo stabile e duraturo.

I conviventi, infatti, sia in presenza sia in assenza di figli, si comportano come marito e moglie.

Elemento peculiare che differenzia la convivenza more uxorio dal matrimonio è la mancanza dell’atto di matrimonio.

Il dato caratterizzante dell’unione risulta, invece, la stabilità e la durata del rapporto intercorso tra i soggetti coinvolti che si sostanzia nella comunione di vita e reciproca assistenza materiale e morale.

La convivenza more uxorio al pari del vincolo matrimoniale è soggetta alla cessazione del rapporto, il quale però, non deve essere definito dall’intervento obbligatorio di un Giudice per espletare i propri effetti.

Gli effetti dello scioglimento del vincolo, nella famiglia di fatto, si differenziano a seconda che al momento della cessazione del rapporto erano presenti o meno i figli nati dalla stessa convivenza. Nella suddetta ipotesi, infatti, l’ordinamento, per i figli nati durante la convivenza more uxorio, eroga la stessa tutela dei figli nati all’interno di un matrimonio riconosciuto con vincolo matrimoniale.

Il figlio naturale riconosciuto, pertanto, potrà essere affidato ad entrambi i genitori (affido condiviso), con collocamento prevalente presso uno dei genitori (nella maggior parte dei casi la madre) al quale potrà essere assegnata la casa familiare anche se di proprietà esclusiva dell'altro genitore. L’affidamento condiviso, il quale non può essere escluso per semplice conflittualità degli ex conviventi, importa l’attribuzione della potestà genitoriale ad entrambi i genitori.

In merito all’assegno di mantenimento, riconosciuto al coniuge in un normale vincolo matrimoniale, quest’ultimo non verrà corrisposto in caso di scioglimento del rapporto di convivenza more uxorio senza figli. In presenza di minori, invece, il convivente affidatario degli stessi, avrà diritto a richiedere ed ottenere un assegno di mantenimento utile al sostentamento della prole nata durante la convivenza. Al pari dei figli nati dal rapporto coniugale, infatti, anche i minori della “famiglia di fatto” separata hanno diritto di ottenere un sostentamento ed un tenore di vita simile a quello tenuto durante l’unione dei conviventi.

 

L’Associazione EMERGENZA DIRITTI assisterà i propri soci durante la separazione, sostenendoli sia sotto il punto di vista legale che psicologico, aiutandoli ad tutelare sia i propri diritti sia quelli dei propri figli nati da una convivenza more uxorio.

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