DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Le differenze retributive si sostanziano in somme di denaro che spettano al lavoratore e che non sono state effettivamente liquidate.
Le differenze retributive si possono riferire a:
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corresponsione di una retribuzione base inferiore a quella prevista dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
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mancato riconoscimento economico del passaggio ad una qualifica o livello superiore;
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errato inquadramento contrattuale del lavoratore;
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mancata applicazione degli scatti d’anzianità;
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errori di calcolo nella busta paga legate ad una o più voci (oppure legate ai calcoli fiscali).
Sotto il profilo strettamente giuridico, si rileva che l’azione del lavoratore è circoscritta nel tempo, in quanto il proprio diritto si prescrive (e quindi non può più esser fatto valere) in cinque anni.
Il legislatore, quindi, ha accordato tutela del lavoratore, ex art. 2948 c.c., una prescrizione estintiva di 5 anni per tutti quei crediti che abbiano una natura di retributiva caratterizzati da una certa periodicità (es. stipendio mensile).
La prescrizione estintiva di 5 anni opera anche per le indennità di fine rapporto - trattamento di fine rapporto (TFR), indennità di buonuscita o TFS - e per tutte le altre indennità spettanti per la cessazione del rapporto, come l’indennità sostitutiva del preavviso.
Il termine decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (es. dimissioni, licenziamento …).
EMERGENZA DIRITTI tutela il lavoratore valutando la reale quantificazione delle differenze retribuite maturate durante l'intero rapporto lavorativo intercorso con il datore di lavoro.
Verrà predisposto uno studio della controversia, inizialmente avvalendosi della consulenza di un CONSULENTE DEL LAVORO convenzionato che provvederà ad effettuare conteggi analitici delle differenze maturate, successivamente incaricando un AVVOCATO esperto in materia lavoro al fine di recuperare le somme spettanti di diritto al lavoratore.




