INCIDENTE STRADALE

Secondo quanto statuito dall’art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo, coinvolto in un incidente stradale, é obbligato a risarcire il danno causato a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In virtù del risarcimento obbligatorio da parte del conducente responsabile di un incidente stradale, l’ordinamento giuridico italiano ha disposto, per tutti i veicoli circolanti sul territorio nazionale, l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa azionabile in caso di sinistro stradale.
Tale imposizione di legge ha permesso il proliferare di numerose compagnie assicurative specializzate nel ramo RCA Auto, creando così una maggiore concorrenza sul mercato, la quale ha dato effetti e negativi ai contraenti obbligati a sottoscrivere tale copertura assicurativa. Se da un lato, questo aumento ha permesso un cospicuo abbassamento dei costi del contratto assicurativo, per converso, ha dato sempre meno tutela al consumatore, il quale, spesse volte, non risulta totalmente tutelato nel risarcimento del danno.
Fatta questa breve premessa, in caso di sinistro stradale, è consigliabile osservare dei piccoli accorgimenti al fine di far emergere la propria mancanza di responsabilità nell’incidente ed ottenere, così, un equo risarcimento del danno da parte della compagnia assicurativa.
In primo luogo, è necessario ricordare che, nel caso di responsabilità già riconosciuta dagli stessi conducenti dei veicoli coinvolti nell’incidente, sarebbe utile cristallizzare tale responsabilità attraverso la compilazione del modello C.A.I. (constatazione amichevole di incidente) sottoscritto da entrambe le parti implicate. Questo metodo di constatazione delle responsabilità abbrevierà di molto i tempi di liquidazione del danno subito.
Nel caso contrario, quindi in mancanza di accordo tra le parti e mancata sottoscrizione del modulo predetto, è consigliabile osservare semplici operazioni al fine di evitare problemi in sede di constatazione della responsabilità e relativa liquidazione del danno subito. Questi adempimenti si possono così riassumere:
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evitare di rimuovere i veicoli, a meno che non creino grave intralcio alla circolazione o costituiscano un pericolo per l'incolumità degli altri automobilisti;
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identificare possibili testimoni dell'accaduto nell’imediatezza;
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chiedere l'intervento delle autorità pubbliche per i rilievi del caso;
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annotare gli estremi dell'altro veicolo (targa e compagnia di assicurazione in primis);
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rappresentare il luogo del sinistro e i danni del mezzo con alcuni scatti fotografici;
Nella malaugurata ipotesi di presenza di feriti, sarà necessario recarsi immediatamente presso il più vicino pronto soccorso per ricevere le prime cure del caso ed al fine di provare le lesioni fisiche subite.
Terminata suddetta fase, sarà necessario inoltrare richiesta di risarcimento del danno subito in seguito all’incidente alla Compagnia Assicuratrice obbligata all’indennizzo.
La compagnia incaricata della liquidazione del sinistro ha l’obbligo di osservare termini stabiliti dalla legge per il risarcimento contestato. Tale tempistica, utile al ristoro del danno patito, può essere così riassunta:
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30 giorni per danni materiali in caso di redazione modulo CAI (constatazione amichevole);
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60 giorni per danni materiali in caso di responsabilità senza sottoscrizione del modello CAI (senza constatazione amichevole);
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90 giorni per danni fisici;
Nel periodo compreso tra la richiesta di risarcimento e l’effettivo ristoro del danno subito, l’impresa assicuratrice avrà il compito di reperire quanti più elementi possibili al fine di accertare la reale responsabilità dell’incidente ed il giusto ristoro del danno. In questa fase “istruttoria” del sinistro è di importanza fondamentale il modo con cui viene formata la documentazione presentata dal danneggiato.
Si preme ricordare che, appurata la totale mancanza di responsabilità in merito alla causazione dell’incidente, al fine di quantificare il reale danno ed ottenere il giusto indennizzo, è necessario provare con documenti, validi e attinenti alla realtà dei fatti, tutte i danni subiti e le spese sostenute per riparare gli stessi. Per realizzare tale obiettivo, di fondamentale importanza risulta essere l’assistenza al danneggiato durante la perizia effettuata sul veicolo, in caso di soli danni materiale al mezzo, oppure durante la visita legale dell’assicurazione per i danni fisici riportati al momento dell’incidente.
Tale assistenza, sia in fase peritale che in fase di liquidazione del danno, per i motivi sopraesposti è utile affidarla a esperti professionisti del settore (avvocati, medici legali, periti, ...), i quali, appurati i danni, faranno emergere il reale nocumento causato e l’equo risarcimento da liquidare.
Associazione Emergenza Diritti assisterà i propri associati in caso di incidente stradale attraverso avvocati, periti tecnici e medici legali, con l’Associazione stessa convenzionati i quali provvederanno ad accompagnarvi in tutto l’iter risarcitorio dal momento della richiesta danni fino alla liquidazione.




