INCIDENTE SUL LAVORO

L'infortunio sul lavoro è l'evento traumatico, avvenuto per una causa violenta sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni.
La legge, nel caso di infortunio dovuto all’espletazione della propria mansione lavorativa, prevede una specifica assicurazione obbligatoria per indennizzare i lavoratori che subiscono uno di questi eventi, la quale copre anche gli infortuni che si verificano nel tragitto che il lavoratore compie per recarsi sul luogo di lavoro o per rientrare a casa (il c.d. infortunio in itinere).
Presupposti, affinché si azioni l’indennizzo nei confronti del lavoratore infortunato, sono: l’evento traumatico dal quale ne deriva una lesione della salute del lavoratore oppure la morte; un collegamento tra l’evento lesivo e l’espletamento dell’attività lavorative; una durata della malattia superiore ai tre giorni lavorativi; infine la “causa violenta” sopraindicata, la quale si differenzia dalla malattia professionale.
In caso di infortunio sul luogo di lavoro, è necessario, nel più breve tempo possibile, recarsi presso la postazione medica presente sul posto di lavoro, in mancanza di quest’ultima presso il Pronto Soccorso più vicino, oppure dal proprio medico curante. Successivamente, ottenute le cure necessarie e ritirato il certificato medico attestante l’infortunio (con giorni di prognosi), consegnare una copia del presente documento al datore di lavoro, il quale provvederà a comunicare l’incidente presso L’INAIL competente territorialmente. L’Ente, presa in gestione la pratica, si occuperà di valutare l’entità dell’infortunio subito e procederà alla liquidazione del danno occorso per l’espletamento dall’attività lavorativa.
Altra figura di infortunio risarcibile per legge è il c.d. incidente in itinere che si sostanzia nell’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. Requisito necessario per azionare questa forma di tutela, pertanto, risulta essere l’infortunio avvenuto durante il normale percorso (andata e ritorno) effettuato giornalmente dal lavoratore. Se il lavoratore, durante il suddetto tragitto, effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni (dovute non a cause di forza maggiore) non necessarie, l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.
L’assicurazione copre sia l’infortunio derivante, sia dall’utilizzo dei mezzi pubblici e sia quelli scaturente dall’utilizzo di un mezzo privato, a patto che quest’ultimo utilizzo sia necessario (quando non vi siano mezzi pubblici che coprano il tratto di strada percorso, oppure non consentano la puntualità sul luogo di lavoro ovvero comportino eccessivo disagio in relazione all’esigenze di vita familiare). E’ necessario ricordare che, in caso di utilizzo di veicolo privato, l’indennizzo liquidato dall’assicurazione obbligatoria derivante da incidente in itinere risulterà concorrenziale con il risarcimento corrisposto dall’assicurazione RCA. Le due assicurazione risultano completamente differenti, sia nei criteri di quantificazione del ristoro del danno e sia nelle voci di danno risarcibile.
Associazione Emergenza Diritti, attraverso l’ausilio di esperti, può intervenire per chi ha subito infortunio sul lavoro, dal responsabile civile e/o dalla sua assicurazione, il risarcimento del cosiddetto danno differenziale, ossia le voci di danno che non sono a carico dell’ Inail: parte di danno biologico e patrimoniale, il danno morale, il danno esistenziale e la perdita di possibilità professionali derivanti da infortuni sul lavoro.




