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RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., viene ad esistenza quando il comportamento di un soggetto, colposo o doloso, cagiona ad altri un danno ingiusto. Gli elementi fondamentali idonei al fine di configurare una responsabilità extracontrattuale, pertanto, sono i seguenti: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità giuridica e materiale tra il fatto e l’illecito, l'evento lesivo, la colpevolezza dell'agente.

La responsabilità extracontrattuale viene, di norma, posta a confronto della responsabilità contrattuale.

La principale differenza tra le due fattispecie si sostanzia nel vincolo contrattuale intercorrente tra le parti: la responsabilità contrattuale presuppone un preesistente vincolo contrattuale ed il conseguente inadempimento di quest’ultimo, la responsabilità extracontrattuale nasce ex novo, quindi, per l’effetto di un illecito il quale è diretta conseguenza di un danno ingiusto.

La colpa, la quale si sostanzia nella violazione di una regola di diligenza, infine, è da intendersi come uno dei criteri di imputazione del fatto dannoso.

Il danneggiato, pertanto, dovrà fornire la prova del comportamento colpevole dell'autore dell'illecito e del danno sofferto.

Ulteriore differenza tra responsabilità contrattuale e responsabilità per fatto illecito, pertanto extracontrattuale, si rinviene nell’azione risarcitoria e consequenziale quantificazione del danno derivante dall’evento lesivo. Il codice civile, infatti, a riguardo, menziona espressamente le tipologie di danno risarcibili al danneggiato per fatto illecito: danno emergente e lucro cessante.

Per danno emergente si intende la perdita economica realmente subita in relazione alla condotta lesiva, mentre, per lucro cessante si intende la perdita patrimoniale futura derivante dall’evento lesivo.

Tale voci di danno, più facilmente quantificabili nella responsabilità contrattuale in quanto delineate da limiti posti dal contratto stesso, nei casi di responsabilità per fatto illecito devono essere commisurate con elementi di natura soggettiva ed oggettiva. In particolare, è necessario valutare in sede di quantificazione del danno, il grado di responsabilità di colui che compie la condotta illecita (ad esempio se in concorso con altri soggetti responsabili), nonché la quantificazione del reale danno causato al danneggiato, in quanto, spesse volte non trattandosi di danni quantificabili in modo univoco a causa della loro natura (ad esempio danno derivante da morte di un figlio in seguito ad incidente stradale), il reale ammontare potrà essere valutato dall’Organo Giudicante in via equitativa.

 

 

L’Associazione Emergenza Diritti, attraverso i propri consulenti, vi aiuterà a conoscere i propri diritti scaturenti da un atto illecito posta in essere da un terzo nei propri confronti, consigliando l’azione più efficace da intraprendere al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno subito, danno sia di natura contrattuale, sia di natura extracontrattuale.

Inoltre, in caso di controversie giudiziali, l’Associazione Emergenza Diritti mette a disposizione dei propri soci avvocati con l’Associazione stessa convenzionati, il tutto a costi accessibili.

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