SFRATTO

Lo sfratto è il procedimento attraverso il quale il locatore - proprietario ottiene nuovamente il possesso dell’immobile concesso in locazione al conduttore – affittuario.
Lo sfratto intimato al conduttore può essere di duplice natura: sfratto per morosità o sfratto per finita locazione.
In primo luogo, lo sfratto per morosità può essere intimato dal proprietario in caso di mancato pagamento dei canoni mensili locatizi concordati in sede di contratto. Per azionare tale tutela e ottenere nuovamente il possesso dell’immobile, il conduttore deve essersi reso debitore di almeno un canone locatizio dopo venti giorni dalla scadenza, oppure, deve non aver corrisposto oneri accessori la cui somma risulta pari ad almeno due canoni mensili.
In secondo luogo, lo sfratto per finita locazione si concretizza nel caso in cui, alla scadenza del contratto di locazione, le parti non trovino l’accordo per il rinnovo di un nuovo contratto e l’affittuario rimane all’interno dell’immobile pur essendo scaduto il contratto.
Requisito fondamentale per ottenere nuovamente il possesso dell’immobile locato è certamente la presenza di un contratto di locazione sottoscritto dalle parti e regolarmente denunciato presso l’Agenzia delle Entrate competente.
Nell’ipotesi sopradescritta, in cui il conduttore persista nella sua morosità, il proprietario, previa diffida inoltrata all’inquilino moroso, ha diritto di ottenere la nuova disponibilità dell’immobile concesso in locazione attivando una procedura giudiziale innanzi il Tribunale competente territorialmente (del luogo dove è sito l’immobile locato).
La procedura viene attuata notificando, per mezzo del proprio legale, un atto denominato “atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida”, con il quale il locatore richiederà la risoluzione del contratto in essere tra le parti e, contestualmente, intimerà al conduttore l’immediata restituzione dell’immobile e relativo pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti. Il Giudice adito, che fisserà con decreto la data di udienza di comparizione delle parti, ascolterà in quella sede le parti presenti, valutando le deduzioni rappresentate. Se il Giudice riterrà non fondate le contestazioni formulate dall’inquilino in merito alla morosità creatasi, potrà concedere un ultimo termine, definito “termine di grazia”, in cui la parte inadempiente dovrà corrispondere le somme dovute e non pagate. Alla scadenza del predetto termine, se il conduttore persisterà nella sua morosità, il Giudice convaliderà lo sfratto fissando un termine ultimo per il rilascio definitivo dell’immobile. L’inosservanza di tale termine darà diritto, in capo al locatore ingiustamente spogliato del suo immobile, di dare impulso alla fase esecutiva. Tale procedimento terminerà, in caso di ulteriore inosservanza della scadenza, con l’intervento della forza pubblica che ordinerà il rilascio coattivo dell’appartamento.
L’Associazione Emergenza Diritti, attraverso i propri consulenti, vi aiuterà ad ottenere nel minor tempo possibile la disponibilità dell’immobile locato, curando e sostenendo i propri soci sia nella fase giudiziaria che in quella fase esecutiva.




