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DIVORZIO: ASSEGNO NON DOVUTO SE...

1 lug 2015
Tempo di lettura: 2 min

La convivenza caratterizzata dai connotati di stabilità e continuità determinano la definitiva perdita dell’assegno divorzile da parte dell’ex coniuge.

Con la recente sentenza la Suprema Corte ribadisce e conferma quanto già espresso dalla stessa in merito alle famiglie di fatto. La recente sentenza n. 6855 del 3 aprile 2015, infatti, accoglie il ricorso di un marito che, obbligato a versare 1.000,00 euro di assegno divorzile all’ex moglie, ne richiedeva l’annullamento alla luce della stabile relazione, intrapresa e poi cessata, dell’ex coniuge con il nuovo partner con cui aveva concepito due figli.

Gli Ermellini, con la presente decisione, confermano l’orientamento giurisprudenziale già cristallizzato dalla stessa Corte la quale equipara la famiglia di fatto alla famiglia legittima. L’ex coniuge, pertanto, nel caso in cui corrisponda l’assegno di mantenimento all’ex partner che si sia “rifatto una famiglia” (di fatto), ha la facoltà di richiedere al Tribunale adito l’annullamento della prestazione economica erogata in virtù dei nuovi cambiamenti intervenuti nella vita dell’ex partner. Elementi necessari utili ad ottenere il suddetto annullamento da parte dell’Organo giudicante si sostanziano nella stabilità e continuità del nuovo rapporto che costituiscono “ ... un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio ...”.

Secondo la Corte tale condizione di vita comporta l’equiparazione della convivenza more uxorio alla coppia unita da vincolo matrimoniale. Con tale riconoscimento, pertanto, “... si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile ...”.

La presenza di figli nati dalla nuova convivenza, inoltre, si considera elemento che avvalora il progetto comune intrapreso dai nuovi conviventi.. La Corte di Cassazione, infine, precisa che, al termine della convivenza more uxorio intrapresa dall’ex coniuge, non è possibile riconoscere a quest’ultimo, un nuovo diritto di assegno divorzile nei confronti del vecchio consorte obbligato, il quale risulterà svincolato da qualsiasi obbligo nei confronti del vecchio partner.


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